21 maggio 2021
Si informa infine che, ai sensi della legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, come da ultimo modificato con D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, i beneficiari di erogazioni pubbliche devono dichiararne l’esistenza nella nota integrativa del bilancio, oppure, ove non tenute alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, secondo le modalità e i termini previste dalle norme richiamate. Si precisa che, a decorrere dal 01 gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra comporterà una sanzione pari al’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di €. 2.000 oltre all’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, verrà applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio erogato. I predetti obblighi si riferiscono in ogni caso all’effettiva erogazione del contributo ( anticipo, acconto, saldo).